IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951,n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei ministri; Sentito il Consiglio dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2014 e' determinato in 5.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce n. 25; Grande Ufficiale n. 130; Commendatore n. 555; Ufficiale n. 720; Cavaliere n. 3.570. La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.